Le scadenze per l’invio delle fatture elettroniche

Scadenze Fatture Elettroniche

Preparare e inviare una fattura elettronica è diventato semplice, ma sei sicuro di conoscere tutte le modalità e le scadenze per l’invio delle fatture elettroniche?

Se non rispetti i termini potresti incappare in sanzioni che vanno dal 90% al 180% dell’imponibile, così come stabilito dal comma 6 dall’art. 6 del D.lgs. n 471/97.

Non ti preoccupare, quando sarai arrivato al fondo dell’articolo saprai esattamente quali sono le regole e le scadenze da rispettare per evitare spiacevoli sanzioni.

Cominciamo con il chiarire una cosa fondamentale, la data di emissione di una fattura elettronica corrisponde alla data di invio della fattura allo SDI (Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate) così come espresso al comma 1 dell’art. 21 del D.p.r. n. 633/72.

Detto questo, possiamo proseguire con i termini di invio delle fatture immediate, differite e anticipate.

Entro quando inviare una fattura elettronica immediata

Le fatture immediate, solitamente, devono essere inviate allo SDI nella stessa giornata in cui viene effettuata l’operazione di vendita di un prodotto o prestato un servizio.

Ma questo non sempre è possibile.

Il D.L. Crescita n. 34/2019 ci viene in aiuto dicendo che la fattura elettronica immediata va inviata allo SDI entro 12 giorni da quando viene venduto un prodotto o prestato un servizio.

Facciamo un esempio per chiarire meglio il concetto:
Prestiamo un servizio il 30 giugno, la data della nostra fattura sarà il 30 giugno e avremo tempo fino al 12 luglio per inviarla allo SDI.

Entro quando inviare una fattura elettronica differita

Le fatture differite riguardano:

  • la vendita di un bene la cui consegna o spedizione è documentata da un DDT (documento di trasporto) o equiparabile;
  • la prestazione di servizi effettuati nello stesso mese solare allo stesso soggetto che siano individuabili mediante idonea documentazione.

Questo tipo di documento può essere inviato entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell’effettuazione dell’operazione e, tra le informazioni, deve includere anche:

  • il Tipo documento SDI uguale a TD24;
  • i dati identificativi del documento che dettaglia le operazioni effettuate.

Prima di proseguire oltre, è importante fare una precisazione sulla data della fattura.

L’Agenzia delle Entrate Agenzia, con la risposta all’interpello n. 389/2019, è intervenuta sul tema dando un’interpretazione più “estensiva” a quanto aveva fornito prima.

In particolare, precisa che, mettere la data relativa all’ultima operazione effettuata come data della fattura, rappresenta una possibilità e non un obbligo, fermo restando che la data riportata deve essere comunque quella relativa al mese in cui è stata effettuata l’operazione oppure in cui è stato pagato tutto o in parte il corrispettivo della fattura.

Facciamo un esempio per chiarire meglio il concetto:
Prestiamo 3 servizi (7 giugno, 16 giugno e 28 giugno), in questo caso possiamo avere le seguenti possibilità:

  • la data della nostra fattura potrà essere un giorno qualsiasi tra il 28 giugno e il 15 luglio a patto che l’invio sia lo stesso giorno della data della fattura;
  • la data della nostra fattura sarà uguale alla data dell’ultima operazione (28 giugno) e l’invio allo SDI potrà essere fatto entro il 15 di luglio;
  • la data della nostra fattura sarà il 30 giugno e l’invio allo SDI potrà essere fatto entro il 15 di luglio.

Entro quando inviare una fattura elettronica anticipata

L’emissione della fattura deve avvenire “nel momento di effettuazione dell’operazione” (art. 21 del D.p.r. n. 633/72).

Il comma 4 dell’art. 6 del D.p.r. n. 633/72 prevede che, se prima della vendita del bene e/o del servizio, viene emessa la fattura, l’operazione si considera eseguita.

Quindi, nel caso della fattura anticipata, la data della fattura coincide con la data di quando viene effettuata l’operazione.

Di conseguenza, la fattura deve essere inviata allo SDI entro 12 giorni dalla data della fattura.

E se la fattura elettronica dopo l’invio viene scartata?

Quando la fattura viene ricevuta dallo SDI, questa viene sottoposta a ulteriori controlli.

Se la fattura non supera i controlli, entro 5 giorni, ricevi la notifica di scarto e la fattura viene considerata come “non emessa” e non ci rimane che correggere l’errore.

Anche la correzione e il re-invio della fattura ha delle regole da rispettare (Circolare n. 13 del 2 luglio 2018 dell’Agenzia delle Entrate).

Nelle prossime righe ti spiego i tre metodi che potrai utilizzare:

  1. Inviare nuovamente la fattura dopo averla corretta, con lo stesso numero e data di quella originale a patto che la fattura corretta sia re-inviata allo SDI entro e non oltre i 5 giorni dalla notifica di scarto.
  2. Inviare una nuova fattura con numero e data nuova coerenti con i documenti già presenti in cui risulti un collegamento con la fattura precedentemente scartata e successivamente stornata. Lo storno è unicamente interno e non deve essere inviato allo SDI.
  3. Inviare una nuova fattura con una specifica numerazione, che evidenzi il fatto che si tratta di un documento rettificativo rispetto al precedente inserendola in un apposito sezionale (es. la fattura 1 del 01/07/2023 viene scartata e la riemettiamo con come 3/FER del 09/07/2023).

Il primo metodo è quello preferibile! Comunque, ti consiglio di rivolgerti al tuo consulente contabile per capire con lui la soluzione più idonea alla tua situazione.

Considerando l’importanza della velocità con cui ti accorgi che la fattura è stata scartata, puoi controllare giornalmente lo stato delle fatture inviate oppure puoi attivare la funzione di avviso del modulo Fatture Elettroniche, che ti segnala con una notifica tutti i messaggi ricevuti dallo SDI e ti mette in evidenza quelli dei documenti in errore.

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